Da giovedì 15 gennaio sarà operativo l'Arbitro Assicurativo, un organismo indipendente e imparziale a cui i consumatori possono rivolgersi per risolvere le controversie con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
Quando una compagnia di assicurazione rifiuta di pagare un indennizzo, ritarda la liquidazione di un sinistro o fornisce risposte poco chiare, il consumatore ha un’alternativa semplice e conveniente l’Arbitro Assicurativo. Si tratta di uno strumento pensato per tutelare i diritti dei consumatori e rendere più equilibrato il rapporto con le compagnie e gli intermediari assicurativi.
Cos’è l’Arbitro Assicurativo
L’Arbitro Assicurativo è un organismo indipendente di risoluzione delle controversie istituito presso l’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
Consente ai consumatori di risolvere molte controversie assicurative senza avviare una causa legale, attraverso una procedura:
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semplice;
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digitale;
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veloce;
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a costi contenuti.
Non è necessario l’assistenza di un avvocato.
Quando è possibile fare ricorso all’Arbitro Assicurativo
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è possibile in caso di:
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mancato pagamento o pagamento parziale di un sinistro;
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ritardi nella liquidazione dei danni;
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contestazioni sulle clausole del contratto assicurativo;
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problemi con polizze RC auto, casa, salute, infortuni o vita;
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rifiuto ingiustificato di un indennizzo.
Sono escluse le controversie già portate davanti a un giudice o quelle che richiedono accertamenti tecnici particolarmente complessi.
Primo passo obbligatorio: reclamo alle compagnie/intermediari
Prima di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, il consumatore deve:
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inviare un reclamo scritto alla compagnia di assicurazione;
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attendere la risposta oppure il decorso di 45 giorni;
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verificare che la compagnia aderisca al sistema dell’Arbitro.
Solo in caso di risposta negativa, incompleta o assente è possibile procedere con il ricorso.
Come presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo
La procedura di ricorso è interamente online e prevede:
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registrazione sulla piattaforma dell’Arbitro Assicurativo;
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compilazione del modulo con i dati del consumatore e della compagnia;
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caricamento dei documenti (polizza, reclamo, risposta, prove);
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pagamento di un contributo per le spese di procedura pari a 20 euro. Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, l’impresa o l’intermediario devono rimborsare il contributo. Il pagamento si effettua tramite la piattaforma PagoPA, direttamente dal Portale AA seguendo una procedura guidata.contenuto;
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invio del ricorso.
Tempi di risposta
Dal momento in cui il ricorso viene ricevuto, la procedura che ha tempi precisi ed è gestita dalla Segreteria tecnica istituita presso l’IVASS:
- l’impresa o l’intermediario hanno 40 giorni dalla ricezione del ricorso per inviare le proprie controdeduzioni;
- il consumatore ha poi 20 giorni per fornire una replica alle controdeduzioni; alla replica del consumatore, l’impresa o l’intermediario hanno 20 giorni per ribattere con una controreplica;
- entro 90 giorni dal completamento del fascicolo riceverai la comunicazione dell’esito del tuo ricorso.
Il termine di 90 giorni può essere prorogato una sola volta, fino a un massimo di ulteriori 90 giorni se ricorso presenta particolari complessità. In tal caso, la Segreteria tecnica informerà e comunicherà il nuovo termine previsto per la conclusione della procedura.
Limiti di intervento
Se si richiede il pagamento di una somma di denaro, il ricorso all’AAS è soggetto a precisi limiti di valore: precisi limiti di valore:
- 300.000 euro per le polizze vita che prevedono il pagamento della prestazione solo in caso di morte;
- 150.000 euro per le altre polizze vita;
- 25.000 euro per le assicurazioni danni (es. casa, salute, viaggi);
- 2.500 euro se il consumaotre è un danneggiato che agisce direttamente contro l’impresa nei casi sopra indicati (per i sinistri RC Auto che rientrano nella procedura di risarcimento diretto di cui all’articolo 149 CAP, il ricorso deve essere promosso nei confronti della propria compagnia assicurativa).
Se, invece, con il ricorso non si richiede il pagamento di una somma di denaro, perché la controversia riguarda l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà previsti dal contratto (ad esempio, quali rischi sono compresi e quali esclusi), non ci sono limiti di valore.
La decisione
Il ricorso è deciso dal Collegio esclusivamente sulla base della documentazione Il ricorso è deciso dal Collegio esclusivamente sulla base della documentazione presentata. La decisione sarà comunicata completa di motivazione. Il Collegio decide di norma Il Collegio decide di norma secondo diritto, ma in alcuni casi può decidere secondo secondo equità, ad esempio per controversie su R.C. Auto o su richiesta concorde delle parti. o su richiesta concorde delle parti. Se il ricorso è accolto, anche solo in parte, l’impresa di assicurazione e/o l’intermediario assicurativo devono adempiere entro devono adempiere entro 30 giorni e rimborsarti il e rimborsare il contributo alle spese della procedura.
Il procedimento può concludersi anche senza una decisione di merito, ossia una pronuncia del Collegio che decide chi ha torto e chi ha ragione. Il Collegio può ad esempio formulare alle parti una proposta conciliativa. Se la proposta viene accettata, il procedimento si conclude senza decisione. Un’altra possibilità è che le parti raggiungano autonomamente un accordo per risolvere la controversia in modo amichevole. Il Collegio potrebbe anche rilevare che, per decidere il ricorso, sono necessari accertamenti istruttori che l’AAS non può disporre. In questo caso, il Collegio non potrà decidere la controversia nel merito.