I consumatori ricevono ogni giorno decine di telefonate indesiderate; offerte di luce e gas, proposte di cambio operatore, promozioni non richieste. Un fenomeno che si è fatto sempre più aggressivo negli ultimi anni, sfidando ogni tentativo di regolamentazione. Ma il 19 giugno 2026 un pacchetto di nuove norme entra in vigore e ridisegna profondamente il panorama del telemarketing
Il cuore della riforma è contenuto nel decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (cd "decreto bollette") convertito con la legge n. 49 del 10 aprile 2026, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2026. La norma ha modificato in modo sostanziale l'articolo 51 del Codice del Consumo, introducendo tre nuovi commi: l'8-bis, l'8-ter e l'8-quater.
Il comma 8-bis è il cuore della riforma. Stabilisce che, decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione (a partire dal 19 giugno 2026) è vietato effettuare sollecitazioni commerciali per telefono, anche mediante l'invio di messaggi, finalizzate alla proposta o alla conclusione di contratti di fornitura di energia elettrica e gas nei confronti dei consumatori.
La norma prevede solo due eccezioni tassative a questo divieto generale:
- il consumatore ha fatto una richiesta diretta al professionista, ad esempio compilando un modulo sul sito web del fornitore;
- il contatto viene effettuato nei confronti di clienti già acquisiti che abbiano espresso uno specifico consenso a ricevere proposte commerciali. Ed è proprio questo secondo punto che rappresenta la vera discontinuità rispetto al passato: non basta più un consenso generico, una spunta su un modulo cumulativo, un accordo indiretto o delegato a terze parti. Serve un'autorizzazione esplicita, specifica e inequivocabile da parte dell'utente.
Inoltre, l'onere della prova si inverte completamente: non è il consumatore a dover dimostrare di non aver mai dato il consenso, ma è il professionista a dover provare la validità del contatto. Una svolta che ribalta la logica che ha dominato il settore per anni.
La nullità dei contratti
Il comma 8-ter introduce una conseguenza importantissima: i contratti stipulati a seguito di un contatto effettuato in violazione del comma 8-bis sono nulli. Non annullabili, non impugnabili con procedure complesse: nulli di diritto, fin dall'origine.
Questo significa che, a partire dal 19 giugno 2026, un contratto di fornitura di luce o gas concluso per telefono senza che l'utente avesse precedentemente manifestato la propria disponibilità a essere contattato non ha alcun valore legale. Non può essere eseguito, non può generare obblighi di pagamento in capo al consumatore, non può dar luogo a penali per recesso.
La legge precisa che si tratta di una "nullità di protezione", il che significa che può essere fatta valere esclusivamente dal consumatore (non dal professionista). L'utente, in altri termini, ha sempre il potere di far accertare la nullità del contratto, ma non può subire le conseguenze di un contratto nullo per volontà unilaterale del fornitore. In pratica, se dopo una telefonata non richiesta un consumatore si ritrova con un nuovo fornitore e delle bollette da pagare, avrà a disposizione strumenti concreti per contestare l'intera operazione e ottenere il ripristino della situazione precedente.
La possibilità di chiedere lo switching inverso (il ritorno al fornitore precedente senza oneri) è uno dei diritti che questa norma rafforza.
La firma digitale
Uno degli aspetti pratici più rilevanti riguarda le modalità di conclusione del contratto. Per anni, molte società del settore energetico si sono affidate alla registrazione vocale come prova dell'accordo. L'utente, durante la telefonata, pronunciava un "sì" che veniva registrato e usato come documento contrattuale.
Con il nuovo quadro normativo, la sola registrazione vocale non è più sufficiente. Il contratto deve essere concluso con una conferma scritta, anche in formato digitale. In pratica, il processo si articola in tre fasi: il venditore propone l'offerta per telefono; il fornitore è tenuto a inviare la documentazione completa via email o posta; il consumatore deve rispondere con un'accettazione esplicita, una firma digitale o altra forma di conferma scritta. Solo a quel punto il contratto assume validità giuridica.
I numeri a tre cifre di AGCOM: trasparenza sull'identità del chiamante
In parallelo, l'AGCOM ha adottato la delibera n. 21/26/CIR il 14 aprile 2026, pubblicata il 29 aprile, che aggiorna il Piano Nazionale di Numerazione e introduce regole più trasparenti per l'identificazione del chiamante. La misura prevede l'utilizzo di numerazioni brevi a tre cifre come identificativo del chiamante per le aziende, le imprese e i call center che operano nel rispetto della legge. Fino a oggi queste numerazioni brevi erano utilizzate quasi esclusivamente per i servizi di emergenza e per ricevere chiamate da parte dei clienti, non per effettuarle. Con la nuova delibera il meccanismo viene esteso anche all'outbound, ovvero alle chiamate in uscita.
Cosa non cambia
Le nuove norme del decreto bollette si applicano esclusivamente al settore della fornitura di energia elettrica e gas. Il settore delle telecomunicazioni (telefonia mobile, internet, pay-tv) rimane escluso da questo specifico regime.
Le novità in sintesi
Dal 19 giugno, qualsiasi contratto di luce o gas concluso telefonicamente senza un consenso preventivo specifico e verificabile è nullo. Se si riceve una bolletta da un fornitore mai autorizzato, si ha il diritto di contestare il contratto, richiedere lo switching inverso senza costi e non pagare le eventuali penali.
In caso di violazione, i principali canali di tutela sono: il Garante Privacy, per l'uso illecito dei dati personali; ARERA (tramite il Servizio di Conciliazione), per le controversie relative ai contratti di fornitura; AGCOM, per la segnalazione di chiamate moleste e numerazioni irregolari.
Resta valido e utile l'iscrizione al Registro Pubblico delle Opposizioni per bloccare le chiamate commerciali in modo più ampio. L'iscrizione è gratuita e può essere effettuata online, per telefono o via email.
Tutto chiaro? Se hai dubbi o se hai bisogno di aiuto, non ti preoccupare, puoi fissare un appuntamento presso lo sportello Adiconsum Veneto più vicino alla te, chiama lo 041/5330832-833 oppure invia una mail a