Fondi Pensione e TFR, cosa cambia dal 1° luglio

Previdenza complementare: dal 1° luglio 2026 cambia tutto. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto significativi cambiamenti del secondo pilastro previdenziale: adesione automatica, nuovo TFR, portabilità del contributo datoriale, più capitale in uscita e incentivi fiscali. Scopriamo tutte le novità

Il sistema pensionistico pubblico italiano è sottoposto da anni a pressioni crescenti. L'invecchiamento progressivo della popolazione, il calo delle nascite e l'allungamento dell'aspettativa di vita stanno rendendo sempre più precario l'equilibrio tra chi lavora e chi è in pensione. In un sistema a ripartizione (le pensioni di oggi vengono pagate con i contributi dei lavoratori di oggi) questa forbice demografica produce tensioni finanziarie di lungo periodo che nessuna manovra di bilancio può risolvere da sola.

Le riforme degli ultimi decenni, dal passaggio al sistema contributivo introdotto dalla legge Dini nel 1995 fino ai successivi interventi sull'età pensionabile, hanno progressivamente innalzato i requisiti di accesso alla pensione e ridotto il tasso di sostituzione, cioè il rapporto tra l'ultimo stipendio percepito e il primo assegno pensionistico. I lavoratori entrati nel mercato del lavoro dopo il 1995, interamente soggetti al metodo contributivo, rischiano di ricevere pensioni strutturalmente più basse rispetto alle generazioni precedenti.

In questo scenario, la previdenza complementare, il cosiddetto "secondo pilastro", diventa uno strumento non più opzionale ma quasi necessario per chi vuole mantenere un tenore di vita dignitoso dopo il pensionamento. Eppure la sua diffusione in Italia è rimasta modesta. Milioni di lavoratori non hanno ancora aderito a nessun fondo pensione, lasciando accantonato il proprio TFR in azienda o semplicemente ignorando il tema.

È in questo contesto che la Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) ha introdotto un pacchetto organico di misure che ridisegnano in profondità l'architettura del secondo pilastro. Le norme sono concentrate nei commi 195-205 dell'art. 1 della legge e le novità entrano in vigore il 1° luglio 2026, dopo un periodo transitorio di sei mesi concesso a fondi pensione e datori di lavoro per adeguarsi.

Addio al silenzio-assenso

La novità di maggiore impatto riguarda le modalità di adesione ai fondi pensione per i nuovi assunti del settore privato. Fino ad oggi, il meccanismo vigente per i lavoratori neo-assunti era il cosiddetto "silenzio-assenso": il dipendente aveva 6 mesi di tempo per decidere cosa fare del proprio TFR; se non si esprimeva, il TFR veniva automaticamente destinato al fondo pensione negoziale di categoria. In apparenza simile al nuovo meccanismo, la differenza è però sostanziale: il vecchio silenzio-assenso riguardava solo la destinazione del TFR, non l'iscrizione vera e propria al fondo.

Dal 1° luglio 2026, per i neoassunti del settore privato privi di una posizione previdenziale complementare attiva, scatterà un meccanismo di iscrizione automatica al fondo pensione negoziale previsto dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).

Come funziona concretamente? Il lavoratore neoassunto ha 60 giorni dall'assunzione per esprimere la propria scelta. Può decidere di:

  • Aderire esplicitamente al fondo pensione previsto dal CCNL;
  • Scegliere un fondo diverso (fondo aperto o piano individuale pensionistico, PIP);
  • Rinunciare esplicitamente all'iscrizione, optando per mantenere il TFR in azienda.

Se entro i 60 giorni il lavoratore non si esprime in nessuna direzione, scatta l'iscrizione automatica al fondo negoziale di categoria, con contestuale devoluzione dell'intero TFR a quel fondo.

Il diritto di recesso rimane garantito: chi viene iscritto automaticamente e non vuole partecipare può comunque esercitare la facoltà di uscire dal fondo.

Il TFR e la nuova disciplina per i neoassunti

Prima delle novità, il TFR poteva restare in azienda (per le imprese con meno di 50 dipendenti) o essere versato al Fondo di Tesoreria INPS (per le aziende più grandi). Con la riforma, per i lavoratori assunti dal 1° luglio 2026 che non scelgono esplicitamente diversamente, il TFR confluirà integralmente nel fondo pensione negoziale di categoria, insieme al contributo minimo previsto dal contratto collettivo.

Inoltre, la legge interviene anche sull'obbligo di versamento del TFR (non destinato alla previdenza complementare) al Fondo di Tesoreria INPS. Questo obbligo viene progressivamente esteso alle aziende più piccole, secondo un calendario scaglionato: nel biennio 2026-2027 per le imprese con almeno 60 dipendenti, nel quadriennio 2028-2031 per quelle con almeno 50 dipendenti e dal 2032 per quelle con almeno 40 dipendenti.

Questo percorso graduale mira a razionalizzare la gestione del TFR a livello di sistema, riducendo la dispersione del risparmio previdenziale dei lavoratori e favorendo la sua centralizzazione in strumenti dedicati.

Portabilità del contributo datoriale

Fino ad oggi, il lavoratore che voleva trasferire la propria posizione previdenziale da un fondo pensione negoziale (cioè il fondo di categoria previsto dal CCNL) a un fondo aperto o a un piano individuale pensionistico (PIP) perdeva il diritto a ricevere il contributo del datore di lavoro. Il contributo aziendale era, infatti, vincolato all'adesione al fondo previsto dal contratto collettivo.

Dal 1° luglio 2026, questa limitazione viene rimossa. Il lavoratore che trasferisce la propria posizione da un fondo negoziale a un fondo aperto o a un PIP mantiene integralmente il diritto a ricevere il contributo del datore di lavoro previsto dal CCNL, senza più vincoli contrattuali.

Rimane invariato il termine minimo di partecipazione al fondo di provenienza per poter effettuare il trasferimento, che resta fissato a due anni.

Questa novità rappresenta una vera e propria svolta nella libertà di scelta del lavoratore. In precedenza, aderire a un fondo diverso da quello di categoria significava rinunciare a una componente rilevante del proprio risparmio previdenziale. Ora non è più così: il lavoratore può scegliere il fondo pensione che ritiene più adatto alle proprie esigenze (per profilo di rischio, costi di gestione, rendimenti storici, servizi offerti) senza penalizzare la propria posizione previdenziale.

Più flessibilità nella prestazione pensionistica

Attualmente, i fondi pensione consentono di richiedere fino al 50% del montante accumulato in forma di capitale (cioè una liquidazione in un'unica soluzione o in rate), mentre la parte restante deve obbligatoriamente essere convertita in rendita (cioè un assegno periodico per tutta la vita o per un periodo definito).

Con la riforma, il limite massimo di montante erogabile in forma di capitale sale dal 50% al 60%. Questo amplia significativamente la flessibilità del lavoratore nel momento in cui accede alla prestazione pensionistica: potrà disporre di una quota maggiore del proprio risparmio in modo immediato, per esigenze straordinarie o per gestire in autonomia la parte restante.

La modifica risponde a una critica ricorrente rivolta ai fondi pensione italiani: la rigidità delle modalità di erogazione era percepita come un ostacolo all'attrattività degli strumenti di previdenza complementare. Poter accedere a una quota più ampia del proprio risparmio in forma di capitale rende il fondo pensione più simile, nella percezione dei lavoratori, a un investimento flessibile piuttosto che a uno strumento vincolato e rigido.

Nuove tipologie di rendita

Accanto all'aumento della quota liquidabile in capitale, la riforma amplia anche la gamma delle tipologie di rendita disponibili all'uscita dal fondo pensione.

Fino ad ora, la forma standard era la rendita vitalizia, che garantisce al pensionato un assegno periodico per tutta la durata della vita, con alcune varianti già disponibili (rendita reversibile al coniuge, con restituzione del capitale residuo agli eredi, ecc.).

Con la riforma vengono introdotte tre nuove tipologie di rendita a durata predefinita, che si affiancano alla classica rendita vitalizia:

  1. Una rendita che consente al lavoratore di scegliere il periodo di frazionamento, con una durata minima di cinque anni. Questa tipologia verrà tassata con un'aliquota a titolo d'imposta del 20%, ridotta proporzionalmente in base all'anzianità di iscrizione al fondo;
  2. Una rendita con caratteristiche di durata predefinita, che offre maggiore prevedibilità nell'orizzonte temporale di erogazione;
  3. Ulteriori opzioni differenziate per rispondere a esigenze diverse dei pensionati.

Queste novità ampliano la libertà di scelta dei lavoratori nella fase di decumulo, ovvero nella fase in cui il capitale accumulato nel fondo viene progressivamente erogato. La possibilità di scegliere tra un ventaglio più ampio di opzioni permette di adattare la prestazione previdenziale alle reali esigenze personali e familiari di ciascuno.

Incentivi fiscali, la deducibilità sale a 5.300 euro

Dal 1° gennaio 2026, la soglia annua di contributi deducibili dall'IRPEF è passata da 5.164,57 euro a 5.300 euro. Si tratta del primo aggiornamento di questo tetto dopo un lungo periodo di invarianza: il vecchio limite era rimasto fermo per molti anni, perdendo progressivamente potere in termini reali a causa dell'inflazione.

Rimane confermata la maggiore deducibilità riservata ai neo-occupati dal 2007: questi lavoratori possono, nei primi anni di iscrizione al fondo, dedurre importi superiori al limite ordinario, sfruttando le quote non utilizzate dei primi anni di partecipazione. 

Le novità per i lavoratori già iscritti

L'iscrizione automatica riguarda esclusivamente i neoassunti privi di una posizione previdenziale complementare attiva. I lavoratori già iscritti a un fondo pensione non sono direttamente interessati dalla norma.

Tuttavia, alcune novità riguardano anche chi è già iscritto:

  • La nuova deducibilità a 5.300 euro si applica a tutti i lavoratori a partire dall'anno fiscale 2026;
  • La portabilità del contributo datoriale vale per chiunque voglia trasferire la propria posizione dopo il 1° luglio 2026, indipendentemente da quando ha iniziato a partecipare;
  • Le nuove modalità di prestazione (maggiore quota in capitale, nuove rendite) si applicano a tutti i partecipanti ai fondi pensione che matureranno il diritto alla prestazione dopo l'entrata in vigore della riforma;
  • Il TFR verso Fondo di Tesoreria INPS, anche per i lavoratori già in azienda, le nuove regole di versamento al Fondo INPS si applicheranno secondo il calendario progressivo previsto.