Il caro energia continua a essere una delle voci di spesa più pesanti per le famiglie italiane, e per il biennio 2026-2027 il Governo ha introdotto una nuova misura di sostegno rivolta a un pubblico più ampio rispetto al tradizionale bonus sociale

Il caro energia continua a essere una delle voci di spesa più pesanti per le famiglie italiane, e per il biennio 2026-2027 il Governo ha introdotto una nuova misura di sostegno rivolta a un pubblico più ampio rispetto al tradizionale bonus sociale: il contributo volontario per i nuclei familiari con ISEE fino a 25.000 euro. Si tratta di una misura che si affianca — senza sostituirlo — al bonus sociale ordinario destinato alle famiglie in condizioni di disagio economico più marcato, e che introduce una novità sostanziale rispetto al passato: non è un diritto automatico garantito dallo Stato, ma una possibilità che dipende dalla scelta dei singoli venditori di energia elettrica.
Il nuovo bonus bollette è statto introdotto con il il Decreto-Legge 20 febbraio 2026, n. 21, poi convertito dalla Legge n. 49/2026. Il decreto è intervenuto su più fronti del sostegno alle famiglie contro il caro bollette, prevedendo sia il potenziamento del bonus sociale ordinario per i nuclei con ISEE più basso, sia l'introduzione di questo nuovo contributo straordinario volontario destinato a una platea più ampia.
Le regole applicative sono state poi definite dalla delibera ARERA n. 238/2026/R/eel del 2 luglio 2026, che disciplina nel dettaglio le modalità di adesione dei venditori, i criteri di calcolo dell'importo, i requisiti di consumo e le procedure di erogazione. È proprio questa delibera a fissare i paletti operativi della misura per gli anni 2026 e 2027.
Cos'è e chi ne può usufruire
Il contributo straordinario volontario si rivolge ai clienti domestici residenti che non rientrano nella platea del bonus sociale ordinario — quindi con un ISEE superiore alla soglia che dà diritto a quest'ultimo — ma che comunque non superano i 25.000 euro di ISEE annuale. In pratica, la misura intercetta quella "fascia intermedia" di famiglie che, pur non trovandosi in una condizione di disagio economico grave, risentono comunque del peso delle bollette energetiche sul bilancio familiare.
Nello specifico, la platea potenziale comprende i nuclei con ISEE superiore a 9.796 euro (la soglia di accesso al bonus sociale ordinario aggiornata da ARERA dal 1° gennaio 2026, elevata a 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico) e fino a un massimo di 25.000 euro.
Un contributo "facoltativo" e non un diritto automatico
Qui sta il punto più delicato, il nuovo contributo per la fascia fino a 25.000 euro non è obbligatorio per i venditori di energia elettrica. Ogni singolo operatore può scegliere liberamente se aderire o meno all'iniziativa e riconoscere lo sconto ai propri clienti.
Questo significa che due famiglie con lo stesso identico ISEE, medesimo numero di componenti e consumi analoghi, potrebbero ricevere un trattamento diverso a seconda che il loro fornitore di energia abbia deciso di aderire al contributo oppure no.
I venditori che scelgono di aderire ricevono un'apposita attestazione ECV (attestazione del contributo volontario) rilasciata dall'Acquirente Unico, che può essere utilizzata anche a fini di marketing e comunicazione commerciale, come elemento distintivo verso la clientela.
Le tempistiche
Per il primo anno di applicazione, i venditori di energia elettrica hanno potuto comunicare la propria adesione all'iniziativa dal 15 luglio al 31 agosto 2026. Solo le società che hanno formalizzato l'adesione entro questa finestra temporale possono riconoscere lo sconto ai propri clienti idonei. Chi non aderisce entro tale termine, semplicemente, non applicherà il contributo ai propri clienti, indipendentemente dal fatto che questi ultimi abbiano l'ISEE nella fascia corretta.
Quanto vale il bonus
L'importo massimo del contributo è fissato in 60 euro, ma attenzione: non si tratta di una cifra fissa e uguale per tutti i beneficiari. Il valore economico effettivo viene calcolato caso per caso, sulla base della componente PE (prezzo dell'energia) del servizio di maggior tutela applicata ai consumi del cliente nel primo bimestre dell'anno di riferimento. In altre parole, l'importo dello sconto è proporzionale ai consumi energetici del nucleo familiare nel periodo considerato, con un tetto massimo che non potrà comunque superare i 60 euro.
Questo meccanismo di calcolo differenziato spiega perché due famiglie che rientrano entrambe nella fascia di ISEE agevolata potrebbero ricevere importi diversi: chi ha consumi più bassi otterrà uno sconto proporzionalmente inferiore rispetto al tetto massimo, mentre chi ha consumi più elevati (mantenendosi comunque entro i limiti previsti, di cui parleremo tra poco) si avvicinerà maggiormente al tetto dei 60 euro.
I limiti di consumo previsti
La delibera ARERA ha fissato anche dei limiti di consumo oltre i quali il contributo non spetta, per evitare che la misura vada a beneficio di utenze con profili di consumo elevati, difficilmente compatibili con una situazione di effettivo bisogno di sostegno. Nello specifico:
- il consumo del bimestre utilizzato come base di calcolo non deve superare i 500 kWh;
- il consumo complessivo dei dodici mesi precedenti deve essere inferiore a 3.000 kWh.
Chi supera queste soglie di consumo, anche avendo un ISEE nella fascia corretta e un fornitore aderente all'iniziativa, non avrà accesso al contributo.
Nessuna domanda da presentare
In linea con quanto già avviene per il bonus sociale ordinario, è che non è richiesta alcuna domanda da parte del cittadino. Il meccanismo di erogazione si basa infatti su uno scambio di flussi informativi automatizzato tra enti pubblici:
- L'INPS trasmette gli elenchi dei nuclei familiari che risultano idonei, sulla base delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) attestate, ad ARERA;
- Il trasferimento avviene attraverso il Sistema Informativo Integrato (SII), gestito da Acquirente Unico, seguendo la stessa procedura già collaudata per il bonus sociale;
- Il venditore di energia elettrica riceve dal sistema soltanto l'informazione relativa al diritto allo sconto, unitamente al codice fiscale e al POD (Punto di Prelievo) del cliente, senza però conoscere il valore esatto dell'ISEE o altri dati reddituali del nucleo familiare, a tutela della privacy;
- Il venditore, se ha aderito all'iniziativa, applica lo sconto direttamente nella prima bolletta utile.
Le prime applicazioni concrete del contributo sono previste nelle bollette di competenza a partire dal mese di agosto 2026.
Una gestione in continuo aggiornamento
La procedura di trasmissione dei dati non avviene in un'unica soluzione, ma è organizzata per fasi successive, in modo da tenere aggiornata la platea dei beneficiari nel tempo:
A luglio 2026 l'INPS ha trasmesso i dati relativi alle DSU attestate nei mesi da gennaio a giugno 2026;
Successivamente, con cadenza mensile, da agosto 2026 fino a gennaio 2028, l'INPS continuerà a inviare flussi incrementali con i nuovi ISEE elaborati, in modo da aggiornare costantemente l'elenco dei nuclei familiari aventi diritto.
Questo significa che anche chi presenta o rinnova la propria DSU in un momento successivo rispetto all'avvio della misura potrà comunque rientrare tra i beneficiari, a condizione che l'attestazione ISEE avvenga entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento e che il proprio fornitore abbia aderito all'iniziativa.
Il rapporto con il bonus sociale ordinario e il contributo straordinario da 115 euro
È importante non confondere il nuovo contributo volontario per la fascia fino a 25.000 euro con le altre misure di sostegno energetico attive nel 2026, che seguono discipline distinte:
- Bonus sociale ordinario: copre luce, gas e acqua per i nuclei con ISEE entro le soglie fissate da ARERA (9.796 euro, elevabile a 20.000 euro per famiglie con almeno quattro figli a carico). Per il 2026 l'importo può variare, per la sola componente elettrica, indicativamente da un minimo di 146 euro fino a un massimo di 204,40 euro, in base al numero dei componenti del nucleo familiare.
- Contributo straordinario da 115 euro: riservato a chi risultava già titolare del bonus sociale elettrico alla data di entrata in vigore del decreto (21 febbraio 2026). Si aggiunge al bonus sociale ordinario, portando il totale per queste famiglie a una cifra compresa, a seconda della composizione del nucleo, tra circa 261 e 319,40 euro.
- Contributo volontario fino a 60 euro: la misura oggetto di questo articolo, destinata invece ai nuclei esclusi dal bonus sociale, con ISEE compreso tra la soglia base e i 25.000 euro, ed erogata solo se il fornitore ha aderito all'iniziativa.
Chi beneficia già del bonus sociale ordinario, quindi, non rientra nella platea del nuovo contributo volontario da 60 euro, che è pensato specificamente per chi resta escluso dalle soglie più basse ma si trova comunque in una fascia ISEE non elevata.
Come verificare se si ha diritto al contributo
Non essendo necessaria alcuna domanda, il modo più semplice per verificare la propria situazione è:
- Assicurarsi di avere una DSU/ISEE in corso di validità, presentata tramite portale INPS con SPID o Carta d'Identità Elettronica, oppure rivolgendosi a un CAF;
- Controllare che il proprio ISEE non superi i 25.000 euro e che non si rientri già nella platea del bonus sociale ordinario;
- Verificare, se possibile, se il proprio fornitore di energia elettrica abbia aderito all'iniziativa (informazione che potrebbe essere comunicata direttamente dal venditore ai propri clienti o reperibile tramite il servizio clienti);
- Monitorare le proprie bollette elettriche a partire da agosto 2026, controllando la presenza di una voce relativa allo sconto o al contributo straordinario.
Va sottolineato che, non essendoci una domanda da presentare, l'unico modo per attivare concretamente la propria eventuale idoneità è mantenere aggiornata la propria situazione ISEE presso l'INPS.